Interessante pronunciamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 11154 del 29/05/2015) in materia di riconoscimento delle spese legali nella trattazione di una pratica di risarcimento dei danni a cose per sinistro da circolazione stradale.Si ricorda che la norma di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, prevede che non siano divute le spese di assistenza professionale nella trattativa fra danneggiato ed assicurazione. Riportiamo per completezza l’art 9 del D.P.R.18 luglio 2006, n. 254, il Codice delle Assicurazioni:
Art. 9. Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
- L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A. 2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
Tuttavia una esclusione radicale del diritto al rimborso delle spese del professionista porta alla lesione del diritto di difesa riconosciuto dalla Costituzione. In merito alla possibile incostituzionalità della norma la Suprema Corte dichiara che “Le questioni di costituzionalità sono state dichiarate inammissibili in merito a tale articolo in quanto norma regolamentare“.
Provvede, pertanto, direttamente la Corte di Cassazione a fornire una interpretazione costituzionalmente orientata alla norma su indicata.
Ricorda, la S.C. un proprio consolidato principio secondo il quale: “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005)“.
E’ anche vero, tuttavia, che “quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa“.
Conclude la Corte afermando che il risarcimento diretto dei danni a cose per sinistro da circolazione stradale, di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, non include l’erogazione delle spese per assistenza legale solo nell’ipotesi in cui esse non siano effettivamente necessarie, dovendosi altrimenti reputare la norma, di natura regolamentare, contraria all’art. 24 Cost., con conseguente sua disapplicazione.
In allegato la Sentenza della Corte di Cassazione n. 11154 del 29/05/2015:
Il Presidente
Dott. Nicola Caccia